Nel caso in cui sorga una controversia con la Società, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta o a mezzo di posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata - ai seguenti indirizzi:
Posta ordinaria/raccomandata:
Claris Leasing Spa
Ufficio Reclami
Piazza Rinaldi 8 – 31100 Treviso
e-mail: reclami@clarisleasing.it
pec: clarisleasing@pec.it
La Società è tenuta a rendere note al Cliente le modalità di trattazione del reclamo su richiesta da parte di quest’ultimo o, in ogni caso, al momento della conferma di avvenuta ricezione del reclamo.
La Società deve rispondere ai reclami:
- entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (es. carte prepagate, carte di debito, carte di credito, ecc.). Qualora la Società, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il Cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative;
- entro 45 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a polizze assicurative collocate dalla Società in qualità di intermediario assicurativo;
- entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti, mutui, finanziamenti ...);
Con riferimento ai reclami relative a polizze assicurative collocate dalla Società, laddove la contestazione oggetto del reclamo sia relativa ad una condotta della compagnia assicurativa o alla polizza assicurativa, il reclamo potrà essere presentato direttamente alla compagnia assicurativa ai recapiti dell’ufficio reclami della stessa indicati nella documentazione pre-contrattuale nonché nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto assicurativo a cui la contestazione si riferisce.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a uno dei seguenti soggetti:
- IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI A OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Società d’Italia, oppure chiedere alla Società. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria;
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Il cliente può attivare una procedura di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito Conciliatore Bancario Finanziario. Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disponibile sul sito www.giustizia.it).
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Società d’Italia, oppure chiedere alla Società. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria;
- IN CASO DI CONTROVERSIE INERENTI A POLIZZE ASSICURATIVE COLLOCATE DALLA SOCIETÀ:
- Arbitro Assicurativo (AAS): per le controversie documentali relative a contratti di assicurazione, inclusi diritti risarcitori, obblighi contrattuali e inosservanza delle regole di condotta previste dal codice delle assicurazioni. La richiesta potrà riguardare anche la corresponsione di una somma di denaro, purché questa non superi i) euro 300.000 per i contratti di assicurazioni sulla durata della vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di decesso, ii) euro 150.000 per i contratti sulla durata della vita e per le altre polizze vita; iii) euro 25.000 per le polizze del ramo danni; iv) euro 2.500 euro per le controversie, legate a responsabilità civile, promosse direttamente dai terzi danneggiati nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile.
Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Arbitro Assicurativo https://www.arbitroassicurativo.org
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Per sapere come rivolgersi all’IVASS può consultare il sito www.ivass.it La decisione dell’IVASS non pregiudica in ogni caso la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria;
- altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disponibile sul sito www.giustizia.it).
- Arbitro Assicurativo (AAS): per le controversie documentali relative a contratti di assicurazione, inclusi diritti risarcitori, obblighi contrattuali e inosservanza delle regole di condotta previste dal codice delle assicurazioni. La richiesta potrà riguardare anche la corresponsione di una somma di denaro, purché questa non superi i) euro 300.000 per i contratti di assicurazioni sulla durata della vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di decesso, ii) euro 150.000 per i contratti sulla durata della vita e per le altre polizze vita; iii) euro 25.000 per le polizze del ramo danni; iv) euro 2.500 euro per le controversie, legate a responsabilità civile, promosse direttamente dai terzi danneggiati nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni, l'esperimento del procedimento di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Di seguito sono messi a disposizione del Cliente:
- L’ABF in parole semplici
- Guida all’utilizzo del portale ABF
- Istruzioni per la compilazione del ricorso ABF
- Modulo di ricorso ABF 2022
- Brochure ACF - 2023
- Istruzioni Operative per i ricorsi innanzi all’ACF
- Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario
- L'AAS in parole semplici
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio, oltre che degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative (ossia relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell’Unione Europea).
Solo i risparmiatori (dunque gli investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali) possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro. In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta della violazione da parte della Società degli obblighi di cui sopra, con esclusione dei danni non patrimoniali.
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. È uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
Il ricorso infatti può essere proposto dall’investitore, personalmente o tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l’adozione del provvedimento di mediazione;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Società e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Società oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Società abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni;
- l’Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;
- non vi sia una decisione di merito, anche passata in giudicato, assunta all’esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all’esito di un procedimento arbitrale.
Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it), seguendo la relativa procedura guidata.
Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'ACF è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.
La decisione dell’ACF non è vincolante per l’investitore, che mantiene inalterato il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Scopri di più www.acf.consob.it