Trattasi di quella parte del corrispettivo della locazione finanziaria che viene versato dal cliente al momento della stipula del contratto. Viene calcolato in percentuale sul valore del bene o come numero di canoni, viene anche chiamato maxi-canone, canone alla stipula o canone alla firma.
Il reato di riciclaggio è disciplinato dall'art. 648 ter - C.P.
La disciplina Antiriciclaggio indirizzata agli intermediari finanziari è nata con la Legge Antiriciclaggio 197/1991, nata per contrastare quest'attività illecita.
Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia la normativa antiriciclaggio si basa principalmente sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE; il decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario. I "soggetti obbligati" a tale disposizioni sono banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e professionisti (notai, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).
Generalmente la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile e per i danni subiti dal bene concesso in leasing è resa obbligatoria dalle norme contrattuali e, di regola, deve essere ottenuta direttamente dal cliente con vincolo a favore della società di leasing. La società di leasing può fornire, per alcune tipologie di beni, una copertura assicurativa contro i rischi per danni (e quindi non per responsabilità civile) a costi spesso convenienti per il cliente.
Contiene le principali norme di trasparenza. Ha la finalità di informare la Clientela in merito ai diritti ed agli strumenti di tutela previsti in suo favore.
L'oggetto del contratto di leasing. Viene scelto dal cliente e, dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria, viene ordinato dalla società di leasing al fornitore. La consegna del bene al cliente segna l'inizio della locazione finanziaria (vedi decorrenza contrattuale).
Il canone (rata) è il corrispettivo periodico che il cliente deve corrispondere alla società di leasing. L'importo può rimanere costante per tutta la durata del contratto ("contratti a tasso fisso") o variare in relazione all'andamento dei parametri presi come base di riferimento ("contratti a tasso variabile" - vedi indicizzazione). Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il canone rappresenta il corrispettivo per una prestazione di servizi (utilizzo dei beni e servizi accessori connessi, ad esempio assicurazione, manutenzione, ecc.) e, pertanto, è assoggettato ad imposta (l'aliquota usualmente applicata è pari al 22%).
Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, concedente è la società di leasing che procede all'acquisto del bene scelto dal cliente, e ne conserva la proprietà sino al momento dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Il termine "locatore" è sempre più in disuso.
E' il documento che definisce il rapporto tra le parti. Il contratto è redatto per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali, è consegnata al Cliente.
E' il documento che riporta la sintesi di tutte le condizioni economiche del contratto, nonché la sintesi delle clausole contrattuali. Accompagna il contratto e le comunicazioni periodiche.
Il periodo di tempo compreso tra la decorrenza del contratto e la fine locazione. Tale periodo è sempre indicato espressamente fra le condizioni del contratto.
E’ un tasso di riferimento calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Essendo un indicatore molto affidabile del costo del denaro a breve termine è usato come tasso per calcolare gli interessi variabili.
E’ calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, ed indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse. L’Eurirs è usato come tasso base per calcolare interessi fissi.
Documento contenente informazioni dettagliate sull'intermediario e sui tassi, spese, oneri e commissioni massime applicabili, nonché il riepilogo delle condizioni contrattuali, compresi i rischi tipici dell'operazione o del servizio.
E' il soggetto che vende il bene alla società di leasing. Viene scelto dal cliente.
Il processo di adeguamento del corrispettivo del leasing all'andamento di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti e regolamentato in contratto con una specifica clausola.
Sono dovuti dal cliente in ogni ipotesi di ritardato o mancato adempimento di qualsiasi obbligazione di natura pecuniaria derivante dal contratto. La somma dovuta dal cliente a titolo di interessi di mora è determinabile applicando il tasso indicato nel contratto alla somma capitale non pagata per tutta la durata del ritardo.
Con il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario) la società di leasing si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni del cliente, che lo riceve in uso assumendosene tutti i rischi, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo periodico che tiene conto del costo del bene sostenuto dalla società di leasing, della durata del contratto e del prezzo fissato per l'eventuale acquisto finale da parte del cliente.
Sono le commissioni applicate alla clientela per la gestione di particolari servizi, quali la cessione del contratto, l'invio di copie di documenti, le variazioni anagrafiche (indirizzo e denominazione sociale), le variazioni delle modalità di pagamento o di banca d'appoggio, ecc..
La facoltà riconosciuta contrattualmente al cliente di acquistare il bene alla scadenza del contratto di leasing; solitamente tale facoltà deve essere esercitata con un preavviso anch'esso contrattualmente stabilito.
Documento mediante il quale la società di leasing propone al fornitore scelto dal cliente l'acquisto del bene oggetto del contratto; in tale documento vengono descritti il bene e le sue caratteristiche e vengono indicati i termini e le modalità di consegna e pagamento. L'emissione dell'ordine di acquisto è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. Ad esso seguono l'accettazione da parte del fornitore, la consegna e, se previste, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura.
Nell'ambito della locazione finanziaria viene detta "periodicità" la frequenza mediante la quale devono essere pagati i canoni che, comunemente, possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, ecc
Per privacy si intende l'insieme dei diritti di ogni soggetto (persona fisica o giuridica) alla tutela della riservatezza dei propri dati personali e di quelli dei soggetti che rappresenta; la normativa di riferimento è costituita dalla Legge 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modalità interbancaria (standard fra tutte le banche) di pagamento e incasso: il cliente di una banca indica tramite un modulo apposito a quest'ultima di bonificare in via continuativa (senza bisogno di una autorizzazione per ogni rata) un soggetto (nel caso specifico la società di leasing) per la cifra di volta in volta richiesta. La principale differenza rispetto all'ordine di bonifico continuativo è data dal fatto che è il creditore (in questo caso la società di leasing) ad indicare di volta in volta alla banca la cifra da bonificare. Questo permette perciò di gestire anche cifre variabili (per esempio canoni indicizzati).
Vedi Opzione di eventuale acquisto finale. Locuzione giuridicamente non esatta mediante la quale si indica l'acquisto finale del bene effettuato dal cliente a seguito dell'esercizio della relativa opzione oppure, talvolta, il prezzo fissato nel contratto di locazione finanziaria per l'acquisto finale stesso.
E’ l’acronimo utilizzato per indicare lo Stato di Avanzamento Lavori. Viene utilizzato per tutte le tipologie di leasing in fase di costruzione o realizzazione (ad esempio leasing immobiliare costruendo).
Sono le spese di avvio dell'operazione da pagarsi di norma alla stipula contrattuale. Tendono a remunerare l'attività svolta dalla società di leasing per l'esame del rischio di credito ed a rimborsare, almeno parzialmente, le spese vive sostenute per l'accensione del rapporto.
La società di leasing, a seguito di formale richiesta dell'utilizzatore e adeguata valutazione del merito creditizio, può acconsentire alla cessione del contratto ad un altro soggetto. Dal momento della cessione i canoni a scadere saranno a carico del cessionario così come l'opzione di acquisto potrà essere esercitata dal nuovo utilizzatore.
Tasso Annuo Effettivo Globale, vale a dire l'indicatore percentuale del costo complessivo del credito per il cliente; il TAEG comprende anche le spese accessorie.
Tasso Annuo Nominale (Tasso leasing). Tasso di interesse puro espresso in percentuale applicato ad un finanziamento.
La disciplina sulla trasparenza (D.Lgs 385/1993 e sue modifiche e/o integrazioni) delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.
Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, "utilizzatore" è il soggetto che, dopo aver scelto il bene e individuato il fornitore, riceve in uso il bene medesimo assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo; in altre parole, con il termine "utilizzatore" si intende il cliente.